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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 95 del 4 luglio 2007

Sezione II
Ricorso alle forme flessibili
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione."
Art. 7
Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'articolo 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006 Sito esterno, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.

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