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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 3 - Organismo ufficiale
Art. 4 - Autorizzazione regionale
Art. 5 - Registro di carico e scarico
Art. 6 - Certificati di provenienza e certificati di identità clonale
Art. 7 - Registro dei materiali di base
Art. 8 - Commissione regionale
Art. 9 - Vigilanza e controllo
Art. 10 - Sanzioni
Art. 11 - Norme transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 Sito esterno (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
b) salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
c) migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
d) favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.
2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità montane, delle Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'articolo 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.
4. La presente legge non si applica alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 del decreto.
Art. 3
Organismo ufficiale
1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.
Art. 4
Autorizzazione regionale
1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.
3. Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2004, é istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Registro di carico e scarico
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico.
2. Il dirigente regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica definisce i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto.
3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2004 assolve gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto.
Art. 6
Certificati di provenienza e certificati di identità clonale
1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 7 della presente legge è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto.
2. I certificati di identità clonale relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al Registro nazionale, nella sezione "cloni forestali", vengono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione.
4. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 7, del decreto.
5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.
Art. 7
Registro dei materiali di base
1. E' istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge e presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Il Registro dovrà riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il Registro è approvato e aggiornato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale.
2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alle strutture di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può avvalersi delle Province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune competente per territorio.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro.
5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro.
6. La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6).
7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge.
Art. 8
Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
2. La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.
3. La Commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica-forestale, ed esprime pareri:
a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge;
b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5;
d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'articolo 7, comma 6;
f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto.
Art. 9
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di moltiplicazione, di cui all'articolo 15 del decreto, e le relative ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
2. Per le attività di controllo, oltre agli Enti di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto, la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato previa specifica convenzione.
Art. 10
Sanzioni
1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del decreto.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 Sito esterno (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'articolo 18, comma 2, del decreto.
2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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