LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate nell'allegato I del decreto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
b) salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
c) migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
d) favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.