LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 10
Sanzioni
1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e, per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del decreto.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni è la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.