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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 Sito esterno (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere utilizzato entro i termini fissati dall'articolo 18, comma 2, del decreto.
2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto.

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