LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, può estendere in tutto o in parte le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.
2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunità montane, delle Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'articolo 8, può proporre al Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.
4. La presente legge non si applica alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 del decreto.