LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 3
Organismo ufficiale
1. La Regione, quale organismo ufficiale così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede, attraverso i propri servizi competenti, al controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione.