LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 6
Certificati di provenienza e certificati di identità clonale
1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 7 della presente legge è rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto.
2. I certificati di identità clonale relativi al materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al Registro nazionale, nella sezione "cloni forestali", vengono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione.
4. Le fasi della produzione e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 7, del decreto.
5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto.