LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 7
Registro dei materiali di base
1. E' istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge e presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Il Registro dovrà riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il Registro è approvato e aggiornato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia forestale.
2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei materiali di base è consentita ai soli titolari, o incaricati dagli stessi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alle strutture di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione, previa intesa, può avvalersi delle Province competenti per territorio ed informa i proprietari tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune competente per territorio.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro.
5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro.
6. La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8, promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6).
7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti può stabilire le disposizioni applicative della presente legge.