LEGGE REGIONALE 06 luglio 2007, n. 10
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007
Art. 8
Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
2. La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia.
3. La Commissione regionale è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica-forestale, ed esprime pareri:
a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge;
b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) sull'ammissibilità dell'iscrizione dei materiali di base al Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5;
d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'articolo 7, comma 6;
f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto.