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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 2
Affidamento della gestione
1. Per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3.
3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002 Sito esterno, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 Sito esterno (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186 Sito esterno, o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

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