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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 4
Criteri per l'affidamento
1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
b) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta all'affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.
2. Gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.

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