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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale05/04/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/07/2007

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà degli enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.
4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.

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