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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato01/01/1970

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/07/2007

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 6 luglio 2007

Art. 5
Convenzioni
1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia.

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