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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007

Art. 23
Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Bologna un compenso pari a Euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del vincolo relativo alla gestione, al Comune stesso riservata, in base all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).
2. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 4.200.000,00, a valere sul capitolo 4267 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 - Patrimonio regionale.

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