LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.
2. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.