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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 19

(aggiunto comma 3 bis. e modificato comma 5 da art. 4 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda provvede a:
a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;
e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;
f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;
g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.
3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.
4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal Direttore.
6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.

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