LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.