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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 24
Patrimonio
1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.

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