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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 29
Disposizioni transitorie
1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda.
2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).
3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda.
4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.
5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.
6. L'Azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.
7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.
8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.

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