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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 5

(modificati commi 4 e 5 da art. 2 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Azienda, o un suo delegato, e il Direttore, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.

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