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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2018
2. Testo Coordinato18/06/2015
3. Testo Originale27/07/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:
a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;
b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;
d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:
a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;
b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.
Art. 3
Tipologie d'intervento
1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante:
a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;
c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.
Art. 4

(modificato comma 7 da art. 1 L.R. 18 giugno 2015, n. 6, in seguito modificati commi 5 e 6 da art. 20 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva:
a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.
5. Il dirigente regionale competente provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.
6. Il dirigente regionale competente assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.
7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.
Art. 5

(modificati commi 4 e 5 da art. 2 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Azienda, o un suo delegato, e il Direttore, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.
Art. 6

(modificato comma 6 e aggiunto comma 6 bis. da art. 3 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Consulta regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.
3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.
5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1;
b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c);
c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.
6. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale. Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'Azienda.
6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.
Art. 7
Partecipazione agli organi consultivi
1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 6.

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