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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2018
2. Testo Coordinato18/06/2015
3. Testo Originale27/07/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

CAPO V
Controlli, sanzioni, recupero crediti
Art. 17
Controlli e sanzioni
1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
2. L'Azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 Sito esterno (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 18
Recupero crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.
2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione.
3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

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