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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 15
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale assegna all'Azienda in via prioritaria, nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

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