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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 20 ter

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 in seguito modificato comma 8 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale, che la trasmette all'Assemblea legislativa, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell'esercizio precedente;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) gli atti di alienazione e acquisto di immobili;
f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;
g) gli atti indicati all'articolo 19 comma 2, lettere a) e b);
h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;
i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;
j) gli atti relativi alle spese, gli acquisti diversi da quelli di cui alla lettera e) e i relativi contratti;
k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.
6. All'incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno) nonché i requisiti di onorabilità e le incompatibilità previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro.
7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.
8. .... Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell'Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell'Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.

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