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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 4

(modificato comma 7 da art. 1 L.R. 18 giugno 2015, n. 6, in seguito modificati commi 5 e 6 da art. 20 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva:
a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.
5. Il dirigente regionale competente provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.
6. Il dirigente regionale competente assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.
7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.

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