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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 2
Finalità
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.

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