LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18
PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007
Art. 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.