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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.

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