LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18
PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007
Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.