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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito denominati 'DAE') in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.
Art. 2
Finalità
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.
Art. 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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