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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

INDICE

Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Monitoraggio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici esterni (di seguito denominati 'DAE') in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.
Art. 2
Finalità
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.
Art. 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale, misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresì le modalità di monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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