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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE (AERRS)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) l'associazione non può perseguire fini di lucro;
b) l'associazione deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Sito esterno (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno);
c) l'associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.
3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

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