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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE (AERRS)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 3
Contributi
1. La Regione concorre al finanziamento dell'associazione mediante la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota associativa.
2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale concede all'associazione contributi per la realizzazione delle attività programmate, nel quadro delle leggi settoriali vigenti e delle specifiche linee di programmazione, dandone comunicazione alla competente commissione.
3. L'associazione presenta alla Giunta regionale i programmi delle iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività programmate. La Giunta regionale trasmette copia della documentazione ricevuta alla commissione assembleare competente.

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