LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20
RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' CERMET SOCIETA' CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETA' CONS. A R.L.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
CAPO II
Partecipazione alla Società NuovaQuasco
Art. 3
Autorizzazione a partecipare alla Società NuovaQuasco
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., d'ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad oggetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, con una quota massima di Euro 300.000,00.
Art. 4
Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale;
b) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
c) che gli enti pubblici soci svolgano sull'attività della Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
d) che la Società svolga esclusivamente la produzione di servizi strumentali a quelli della Regione e degli altri enti pubblici partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;
e) che la Società operi esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non partecipi ad altre società o enti.
2. La partecipazione della Regione è subordinata altresì alla condizione che lo statuto della Società preveda che essa operi, senza fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto:
a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;
b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;
c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di rapporti periodici;
d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali;
e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di attività della Società.
Art. 5
Attività della Società
1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società NuovaQuasco. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della Società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all'Assemblea legislativa sull'attività svolta dalla Società.
Art. 6
(sostituito comma 2 da art. 11 L.R. 21 dicembre 2007, n. 26)
Organi sociali
1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.
2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.
3. L'organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della Società.