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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

(Legge di pura modifica alla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 146 dell' 1 ottobre 2007

Art. 3
Modifiche all'articolo 21
1.
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi."
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

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