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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 5 dicembre 2007

Art. 15
Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 48 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.
2. La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea.
3. I pareri espressi dalla Consulta ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale.

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