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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

Art. 6
Gettoni di presenza e rimborsi
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

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