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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

L.R. 21 dicembre 2012, n. 19

Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

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