LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 maggio 2022, n. 6
Art. 16 bis
(aggiunto da art. 40 L.R. 19 dicembre 2008, n. 22)
Norma transitoria
1.
La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.