LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 maggio 2022, n. 6Art. 4
Presidente
1.
La Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2.
Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3.
Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.