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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 4
Presidente
1. La Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

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