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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 6

(sostituita rubrica, modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 38 L.R. 21 dicembre 2012, n. 19)

Gettoni e rimborsi
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito per le sedute un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
1 bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

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