LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2007, n. 23
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 maggio 2022, n. 6Art. 9
Parere di conformità allo Statuto
1.
Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2.
La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'articolo 52, comma 1, dello Statuto e deve essere formulata in modo da indicare:
a)
le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
b)
le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
c)
i motivi della richiesta di parere.
3.
La Consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 5.
4.
L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.
5.
Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello Statuto.