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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 21 dicembre 2007

Art. 33
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative", a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

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