Espandi Indice

Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 21 dicembre 2007

Art. 45
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 (Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica) è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 Sito esterno (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 Sito esterno, concernente la disciplina della pesca marittima)."

Espandi Indice