LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 21 dicembre 2007
Art. 29
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro 32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) | Cap. 51771 | Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ):Euro 3.200.000,00; |
b) | Cap. 51773 | Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ):Euro 6.000.000,00; |
c) | Cap. 51776 | Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ):Euro 22.800.000,00. |