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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/07/2008
2. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2008

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

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