Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/07/2008
2. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2008

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 26
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.000.000,00.

Espandi Indice