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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/07/2008
2. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2008

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 38

(sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 25 luglio 2008 n. 12)

Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.
2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

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