Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 25/07/2008 | ||
2. | 21/12/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2008
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 41
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , anche mediante fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo 13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati dalla Regione medesima ai sensi delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e turistici);
b) legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero);
c) legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L. R. 6 luglio 1984, n. 38);
d) legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale del settore del commercio);
e) legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado);
f) legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna);
g) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione);
h) legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 .
3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione può valutare successive richieste finalizzate alla conservazione dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 .
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 .
5. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero).