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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 luglio 2008 n. 12

Art. 42
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, le commissioni provinciali e la commissione regionale dell'artigianato di cui al capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2008.

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